REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020.
Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.
L’art. 4-bis, comma 2, della L. n. 459/2001, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della L. n. 165/2017, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero, deve pervenire direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione.