
Il sottoscritto Polenzani Giuseppe in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Comunale; - Richiamata la seguente normativa: - la L.44811998, con particolare riferimento all'art. 8 c. 10 lett. - la L.48811999, con particolare riferimento all'art. 12 p. 4, - la Circ. Ministero delle Finanze n° 245 in data 29/12/1999, - il D.L. 30/09/2000 n° 268 avente ad oggetto " Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche ed accise", con particolare riferimento all'art 4 "Disposizioni concernenti il gasolio e il GPL per il riscaldamento per le zone montane", come conv. in L. 354/2000, - la L. 388/2000 (Finanziaria 2001) con particolare riferimento all'art. 27, - la Determina Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane in data 23/01/2001 - il D.P.R. 361/1999
Vista la deliberazione consiliare in data 29 dicembre 2020 n.48 con cui l’Amministrazione Comunale ha individuato le frazioni del territorio comunale non servite dalla rete di metanizzazione ai sensi della legge 448/98.
Rende Noto
1) che il Comune di Arzergrande ricade interamente nella zona climatica “E” di cui al DPR nr. 412/1993;
2) che l’Amministrazione Comunale di Arzergrande ha individuato le frazioni del territorio comunale non servite dalla rete di metanizzazione con la deliberazione consiliare in data 21 novembre 2022 n. 47 ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali richiamate in premessa;
3) che presso la sede municipale e sul sito informatico è disponibile la planimetria delle frazioni comunali non servite. Ricorda che ai benefici fiscali indicati in premessa sono ammessi gli immobili insistenti sulle frazioni (quali porzioni territoriali edificate) non metanizzate di questo Comune comprese le case sparse, indicando la perimetrazione del centro abitato dove ha sede la casa comunale.
L’ufficio tecnico comunale rimane a disposizione per ulteriori informazioni e precisazioni.
Il tecnico comunale Polenzani Giuseppe